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.::Lo Statuto::.

                                              STATUTO
         DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE “MISCIAGNI NUESTRU”


Art. 1
   E’ costituita in Mesagne l’Associazione Culturale “MISCIAGNI NUESTRU”. Essa ha sede in Piazza Caduti di Via D’Amelio, 12/13.

Art. 2
   Sono scopi dell’Associazione, la quale non ha finalità di lucro né di confessione:
la PROMOZIONE ED IL COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ RICREATIVE E CULTURALI, in particolare:
a) riscoprire e tutelare usi e tradizioni locali, anche attraverso la valorizzazione del codice dialettale;
b) organizzare e realizzare iniziative di carattere musicale, teatrale, culturale in genere al fine di creare occasione di incontro con la gente;
c) promuovere e/o patrocinare iniziative altrui aventi gli stessi scopi dell’Associazione di cui al presente Statuto.

Art. 3
   Le modalità per il raggiungimento degli scopi, sono stabilite dall’Assemblea degli associati ed il Consiglio Direttivo potrà pertanto compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura ritenuti necessari o utili; ad esempio, instaurare rapporti con Istituzioni o Associazioni presenti nel territorio.
Il Consiglio Direttivo, nel selezionare e scegliere le proposte formulate al suo interno, prenderà in considerazione, nell’ordine prioritario seguente, le opere che:
- danno valore al dialetto mesagnese;
- hanno come autori cittadini mesagnesi;
- riscoprono e/o richiamano usi e costumi del nostro paese.

Art. 4
   La durata dell’Associazione è stabilita dalla data del presente Atto fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea.

Art. 5
   Possono essere soci dell’Associazione persone fisiche interessate, animate dagli interessi conformi allo spirito del presente Statuto.

Art. 6
   Per essere ammesso a socio bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e, se stabilita, occorre versare la quota di iscrizione deliberata di anno in anno dall’Assemblea dei soci.
Sull’ammissione a socio il C.D. delibera con la maggioranza di almeno due terzi (2/3) dei componenti. Le decisioni del C.D. relative al presente articolo, sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

Art. 7
   Può essere escluso chi commette azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo decide sull’esclusione del socio con le stesse modalità indicate per l’ammissione.
Il socio escluso o recedente non ha diritto al rimborso di eventuali quote associative pagate, né può accampare diritto alcuno sui beni costituenti il patrimonio dell’Associazione.
Il socio non in regola col versamento di eventuali quote associative non ha diritto di voto nelle assemblee di cui all’art. 9 e 10.

Art. 8
   Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente dell’Associazione.

Art. 9
   L’Assemblea Ordinaria si riunisce una volta all’anno, nel mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo, per la nomina delle cariche sociali e per deliberare su tutti gli argomenti di ordinaria amministrazione.
Essa delibera: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto ed una maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei presenti qualunque ne sia il numero.

Art. 10
   L’Assemblea Straordinaria può essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario oppure su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei soci per deliberare su quanto segue: modificare il presente Statuto e relativi regolamenti, deliberare lo scioglimento dell’Associazione che deve avvenire solo col consenso unanime dei soci presenti.
Essa delibera, tranne nel caso di scioglimento, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, col voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci presenti.

Art. 11
   L’Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente con apposito invito comunicato 10 (dieci) giorni prima. La convocazione dell’Assemblea Straordinaria che ha per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve avvenire con raccomandata postale con avviso di ricevimento.

Art. 12
   Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di 5 (cinque) membri elevabile a 7 (sette) dall’Assemblea Straordinaria. In ogni caso nel C.D. devono essere eletti almeno 3 (tre) soci fondatori. Il C.D. è eletto ogni due anni dall’Assemblea Ordinaria, mediante votazione a scrutinio segreto.
Il primo C.D. è nominato nell’Atto Costitutivo.
Il C.D. elegge tra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente-Segretario, un Cassiere-Tesoriere, un Addetto alle pubbliche relazioni, e potrà assegnare altre speciali attribuzioni utili alla vita dell’Associazione.
Le adunanze del C.D. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni, a scrutinio palese, sono valide con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei Consiglieri presenti.

Art. 13
   Presidente dell’Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo, che rappresenta l’Associazione di fronte ai terzi a tutti gli effetti legali; a lui spetta la firma sociale.

Art. 14
   L’opera prestata da ogni socio del gruppo è completamente gratuita così come quella del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 15
   I fondi provenienti dalla gestione saranno utilizzati sulla base dei seguenti criteri:
- acquisto, manutenzione e noleggio di attrezzature e strumenti, canoni di locazione e servizi connessi al possesso di immobili;
- realizzazioni di manifestazioni intese a raggiungere gli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo nella gestione del fondo cassa potrà aprire un conto bancario presso un istituto di credito locale.

Art. 16
   L’Assemblea Ordinaria potrà formulare un regolamento di esecuzione per indicare in maniera dettagliata le modalità di applicazione del presente Statuto.

Art. 17
   L’Associazione chiude l’esercizio sociale annualmente il 31 dicembre, data in cui devono essere redatti l’inventario ed il bilancio annuale. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1993.

Art. 18
   Entro e non oltre 4 (quattro) mesi dalla data di chiusura dell’esercizio dovrà essere convocata l’Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio.

Art. 19
   Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dall’introito delle eventuali quote associative annue;
- da ogni bene mobile ed immobile che diverrà di proprietà dell’Associazione;
- dai contributi degli Enti e simpatizzanti dell’Associazione;
- dai fondi ricavati dalle manifestazioni.

Art. 20
   Nel caso di scioglimento dell’Associazione la devoluzione del patrimonio dovrà avvenire tenuto conto dei principi di cui all’art. 2 del presente Statuto, nei modi che verranno stabiliti dall’Assemblea Straordinaria e comunque con decisione unanime dei soci presenti.
L’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 21
   Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme di legge in materia.






Pagina creata il 17/11/2009

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